TUTELA DELLE LAVORATRICI MADRI

Pubblicata il: 27/11/2023

La legge italiana tutela la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, durante la gravidanza, il puerperio, l’allattamento e durante i primi mesi di vita del bambino, prevedendo un periodo di astensione dal lavoro obbligatorio e garantendo che la lavoratrice non sia addetta a lavori ritenuti pericolosi.

Quando si parla di tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento fondamentalmente a due normative, il D.Lgs. 81/08 “Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e il D.Lgs. 151/01 “Testo Unico a tutela della maternità e della paternità” che oltre a disciplinare congedi, permessi, ecc., definisce come garantire la salute e sicurezza delle lavoratrici madri.

Le principali figure coinvolte nel processo sono la lavoratrice stessa e il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente.

Va sottolineato che è obbligo della lavoratrice informare tempestivamente il datore di lavoro del suo stato di gravidanza, consegnando allo stesso idonea certificazione medica, al fine di poter avviare in modo efficiente il procedimento di tutela nei confronti della lavoratrice stessa.

Astensione obbligatoria dal lavoro: il congedo di maternità

La legge prevede per tutte le lavoratrici il divieto di lavorare nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data presunta del parto. Se la data reale del parto è successiva a quella presunta, i giorni tra queste due date sono comunque ricompresi nel periodo di astensione obbligatoria. Se la data reale del parto è antecedente a quella presunta, i giorni mancanti saranno aggiunti ai 3 mesi successivi.

La lavoratrice ha poi facoltà di richiedere all’INPS una flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo) presentando:

  • Il certificato del medico competente che accerti il non svolgimento di lavori vietati durante la gravidanza (o dichiarazione del datore di lavoro se non soggetta a sorveglianza sanitaria);
  • Il certificato del medico (es. ginecologo) che attesti l’assenza di controindicazioni allo svolgimento del lavoro.

Astensione anticipata: interdizione al lavoro

La legge prevede, inoltre, l’astensione anticipata dal lavoro, previo rilascio di opportuna autorizzazione, quando:

  • La lavoratrice è addetta a lavorazioni pericolose nell’impossibilità di essere spostata ad altre mansioni;
  • La lavoratrice presenta gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, indipendentemente dal lavoro svolto.

Le domande di astensione anticipate devono essere trasmesse alla ASL competente e all’Ispettorato regionale del Lavoro, che provvedono all’iter autorizzativo.

I lavori a rischio per le lavoratrici madri

Il D.Lgs. 151/2001 individua quali sono i lavori ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice e del bambino, a cui non devono essere adibite le lavoratrici madri, stabilendo tra l’altro il periodo per cui vige l’interdizione a tale mansione:

  • trasporto e sollevamento pesi
  • lavori pericolosi, faticosi e insalubri indicati nell’allegato A e B del medesimo decreto (es. stazionamento in piedi per più di metà dell’orario lavorativo, esposizione a radiazioni ionizzanti, lavori su scale, lavori a bordo delle navi, ecc., esposizione a rumore, esposizione ad agenti chimici, ecc.)
  • lavoro notturno dalle 24 alle 6, dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino

Nel periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica.

Gli obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro, effettua preventivamente la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento fino a 7 mesi dopo il parto (art. 28 del D.Lgs. 81/08).

Una volta informato dello stato di gravidanza, tramite opportuna sorveglianza sanitaria, verifica l’idoneità della lavoratrice allo svolgimento delle sue mansioni, provvedendo a:

  • spostare la lavoratrice ad altra mansione compatibile con lo stato di gravidanza (dandone comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro), per tutto il periodo per cui vige l’obbligo;
  • anticipare il periodo di astensione obbligatoria al lavoro con comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro e alla ASL competente, tramite apposito modulo scaricabile dal sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e con la copia del certificato medico attestante lo stato di gravidanza.

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