La legge italiana tutela la sicurezza e la salute delle lavoratrici madri, durante la gravidanza, il puerperio, l’allattamento e durante i primi mesi di vita del bambino, prevedendo un periodo di astensione dal lavoro obbligatorio e garantendo che la lavoratrice non sia addetta a lavori ritenuti pericolosi.
Quando si parla di tutela delle lavoratrici madri si fa riferimento fondamentalmente a due normative, il D.Lgs. 81/08 “Testo Unico della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” e il D.Lgs. 151/01 “Testo Unico a tutela della maternità e della paternità” che oltre a disciplinare congedi, permessi, ecc., definisce come garantire la salute e sicurezza delle lavoratrici madri.
Le principali figure coinvolte nel processo sono la lavoratrice stessa e il datore di lavoro in collaborazione con il medico competente.
Va sottolineato che è obbligo della lavoratrice informare tempestivamente il datore di lavoro del suo stato di gravidanza, consegnando allo stesso idonea certificazione medica, al fine di poter avviare in modo efficiente il procedimento di tutela nei confronti della lavoratrice stessa.
Astensione obbligatoria dal lavoro: il congedo di maternità
La legge prevede per tutte le lavoratrici il divieto di lavorare nei due mesi antecedenti e nei tre mesi successivi alla data presunta del parto. Se la data reale del parto è successiva a quella presunta, i giorni tra queste due date sono comunque ricompresi nel periodo di astensione obbligatoria. Se la data reale del parto è antecedente a quella presunta, i giorni mancanti saranno aggiunti ai 3 mesi successivi.
La lavoratrice ha poi facoltà di richiedere all’INPS una flessibilità del periodo del congedo di maternità (1 mese prima e 4 mesi dopo) presentando:
Astensione anticipata: interdizione al lavoro
La legge prevede, inoltre, l’astensione anticipata dal lavoro, previo rilascio di opportuna autorizzazione, quando:
Le domande di astensione anticipate devono essere trasmesse alla ASL competente e all’Ispettorato regionale del Lavoro, che provvedono all’iter autorizzativo.
I lavori a rischio per le lavoratrici madri
Il D.Lgs. 151/2001 individua quali sono i lavori ritenuti pregiudizievoli per la sicurezza e la salute della lavoratrice e del bambino, a cui non devono essere adibite le lavoratrici madri, stabilendo tra l’altro il periodo per cui vige l’interdizione a tale mansione:
Nel periodo di divieto, la lavoratrice deve essere adibita ad altre mansioni, con mantenimento di retribuzione e qualifica.
Gli obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro, effettua preventivamente la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti, puerpere o in allattamento fino a 7 mesi dopo il parto (art. 28 del D.Lgs. 81/08).
Una volta informato dello stato di gravidanza, tramite opportuna sorveglianza sanitaria, verifica l’idoneità della lavoratrice allo svolgimento delle sue mansioni, provvedendo a: