Verifiche periodiche per gli APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO: come effettuarle?

Pubblicata il: 22/05/2023

Il D.M. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri di abilitazione dei soggetti ad eseguire tali verifiche.

Il Datore di Lavoro quando acquista una nuova macchina che rientra nelle tipologie elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 (mezzi e attrezzature per il sollevamento delle persone: piattaforme di lavoro auto sollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree, ponti mobili, attrezzature per il sollevamento materiali, carrelli semoventi telescopici, idroestrattori, argani, paranchi, gru e autogru)

DEVE

  • dare comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’unità operativa territoriale (UOT) INAIL competente, che provvede all’assegnazione di una matricola;
  • richiedere la prima delle verifiche periodiche all’unità operativa territoriale INAIL competente secondo le scadenze indicate dall’allegato VII al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (secondo le indicazioni dell’INAIL è corretto fare la richiesta di prima verifica 60 gg prima della scadenza).

A decorrere dal 27 maggio 2019 sia la comunicazione di messa in servizio che la richiesta di prima verifica dovranno essere inoltrare ad INAIL esclusivamente tramite il nuovo servizio telematico di certificazione e verifica di impianti e apparecchi CIVA messo a disposizione nella sezione “Servizi Online, del portale INAIL (Circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019).

Dalla data di ricezione della richiesta di prima verifica periodica INAIL può dare risposta entro 45 gg. Le casistiche che si possono verificare sono le seguenti:

  1. INAIL risponde alla richiesta effettuando direttamente la verifica oppure incaricando la ASL/ARPA, laddove sono stati stipulati accordi ai sensi dell’articolo 2 comma 3 del D.M. 11 aprile 2011;
  2. INAIL risponde alla richiesta affidando il servizio al soggetto abilitato indicato dal Datore di Lavoro nella richiesta di prima verifica;
  3. INAIL non risponde alla richiesta entro i 45 gg. In tal caso il Datore di Lavoro deve incaricare direttamente uno dei soggetti abilitati di effettuare la verifica entro i termini previsti.

ITER DI VERIFICA

Prima verifica: presentare la richiesta alla sede INAIL competente territorialmente, indicando il Soggetto Abilitato alle verifiche.

Qualora INAIL non provveda ad effettuare la verifica, dal 46° giorno il Datore di Lavoro si può rivolgere direttamente al Soggetto Abilitato che procederà con l’effettuazione della verifica.

Verifiche periodiche successive alla prima: con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il Datore di Lavoro deve richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica, senza dover trasmettere nessuna altra domanda.


CNA SUPPORTA I PROPRI CLIENTI PER:

  • La compilazione della pratica per la richiesta di immatricolazione della macchina ad INAIL, tramite il nuovo servizio telematico CIVA;
  • La compilazione della pratica per la richiesta di prima verifica della macchina ad INAIL, tramite il nuovo servizio telematico CIVA;
  • L’ effettuazione della prima verifica o della verifica periodica successiva alla prima per macchine omologate al sollevamento di cose e/o persone che rientrano nell’elenco riportato in allegato VII del D.Lgs 81/08;
  • La redazione del verbale di verifica periodica e la scheda tecnica della macchina in caso di prima verifica periodica;
  • Il caricamento della documentazione prodotta a seguito della verifica sul portale INAIL;
  • Il monitoraggio delle scadenze delle attrezzature con apposito scadenzario.
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