Il D.M. 11 aprile 2011 disciplina le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche, di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08, nonché i criteri di abilitazione dei soggetti ad eseguire tali verifiche.
Il Datore di Lavoro quando acquista una nuova macchina che rientra nelle tipologie elencate all’allegato VII del D.Lgs. 81/08 (mezzi e attrezzature per il sollevamento delle persone: piattaforme di lavoro auto sollevanti, ascensori e montacarichi da cantiere, scale aeree, ponti mobili, attrezzature per il sollevamento materiali, carrelli semoventi telescopici, idroestrattori, argani, paranchi, gru e autogru)
DEVE
A decorrere dal 27 maggio 2019 sia la comunicazione di messa in servizio che la richiesta di prima verifica dovranno essere inoltrare ad INAIL esclusivamente tramite il nuovo servizio telematico di certificazione e verifica di impianti e apparecchi CIVA messo a disposizione nella sezione “Servizi Online, del portale INAIL (Circolare INAIL n. 12 del 13 maggio 2019).
Dalla data di ricezione della richiesta di prima verifica periodica INAIL può dare risposta entro 45 gg. Le casistiche che si possono verificare sono le seguenti:
ITER DI VERIFICA
Prima verifica: presentare la richiesta alla sede INAIL competente territorialmente, indicando il Soggetto Abilitato alle verifiche.
Qualora INAIL non provveda ad effettuare la verifica, dal 46° giorno il Datore di Lavoro si può rivolgere direttamente al Soggetto Abilitato che procederà con l’effettuazione della verifica.
Verifiche periodiche successive alla prima: con la periodicità prevista dall’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 e almeno 30 giorni prima della scadenza del relativo termine, il Datore di Lavoro deve richiedere al Soggetto Abilitato l’esecuzione della verifica, senza dover trasmettere nessuna altra domanda.
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