SORVEGLIANZA SANITARIA: QUANDO È OBBLIGATORIA PER LE AZIENDE CON LAVORATORI?

Pubblicata il: 19/02/2024

Cosa intendiamo per Sorveglianza Sanitaria?

“L’insieme degli atti medici aventi la finalità di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori, in relazione ai fattori di rischio professionali, all’ambiente di lavoro e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”, così come definito dall’art. 2 del D.Lgs. 81/08.

Chi effettua la Sorveglianza Sanitaria?

La Sorveglianza Sanitaria deve essere svolta obbligatoriamente da un Medico Competente, cioè da un Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali previsti dal D.Lgs. 81/08:

  • Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
  • Docenza in medicina del lavoro, o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, o in tossicologia industriale, o in igiene industriale, o in fisiologia e igiene del lavoro, o in clinica del lavoro;
  • Autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
  • Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro ai fini della Valutazione dei Rischi, con il compito di individuare eventuali criticità e di formulare concrete e valide soluzioni, finalizzate alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Il Medico Competente è nominato dal Datore di Lavoro o da chi da lui delegato (Dirigente o Preposto), pertanto costituisce una delle figure fondamentali, assieme al Datore di Lavoro stesso e al R.S.P.P. con i quali collabora, nell’analisi, valutazione dei rischi sul lavoro, identificazione e scelta delle misure per la sicurezza e soprattutto la salute dei lavoratori.

Quando è obbligatoria la Nomina del Medico Competente e la Sorveglianza Sanitaria?

La sorveglianza sanitaria non è obbligatoria per tutti i lavoratori e deve essere attivata solo nei casi previsti dall’art. 41 del D.Lgs. 81/08, ovvero:

  1. Nei casi previsti dalla normativa vigente;
  2. Qualora il lavoratore ne faccia richiesta, e la stessa, sia ritenuta dal Medico competente correlata ai rischi lavorativi accertati.

Per quanto riguarda il punto 1, la sorveglianza sanitaria deve essere effettuata in presenza, anche di un solo lavoratore, esposto ad almeno uno dei seguenti rischi:

  • Presenza di Movimentazione manuale di carichi;
  • Videoterminalisti;
  • Rischio da esposizione ad Agenti Fisici (Rumore, Vibrazioni, Campi Elettromagnetici, Radiazioni Ottiche, ecc…);
  • Rischio da esposizione ad Agenti Chimici;
  • Rischio da esposizione ad Agenti Cancerogeni e Mutageni;
  • Rischio da esposizione ad Amianto;
  • Rischio da esposizione ad Agenti Biologici;
  • Presenza di Lavoro Notturno;
  • Presenza di Lavoratori Disabili;
  • Presenza di Lavoratrici in Gravidanza.

Pertanto solo attraverso la Valutazione dei Rischi Aziendali, possono essere identificate le attività che richiedono la sorveglianza sanitaria e non solo per la presenza di un determinato rischio, ma anche per la sua presenza con un intensità tale per cui è necessaria ed obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

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