SORVEGLIANZA SANITARIA: CONTENUTI

Pubblicata il: 11/12/2023

Quali tipologie di visite rientrano all’interno della Sorveglianza Sanitaria?

La sorveglianza sanitaria, svolta obbligatoriamente dal Medico Competente, comprende le seguenti tipologie di visite:

  • Visita Medica Preventiva, atta a individuare l’assenza di controindicazioni all’attività cui il lavoratore è destinato, al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
  • Visita Medica Periodica, allo scopo di tenere sotto controllo lo stato di salute dei lavoratori nel tempo ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La cadenza di tali accertamenti, qualora non prevista dalla normativa, è di regola annuale. Tale periodicità può essere modificata dal Medico Competente, qualora lo ritenga necessario sulla base di quanto individuato all’interno della Valutazione dei Rischi;
  • Visita Medica su richiesta del Lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o al suo stato di salute, suscettibile di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
  • Visita Medica al cambio mansione del Lavoratore, per valutare l’idoneità alla nuova mansione specifica del lavoratore stesso;
  • Visita Medica alla cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • Visita Medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.

Gli esiti delle visite sopra elencate, sono in genere attestati dal Medico all’interno del Certificato di idoneità alla mansione rilasciato all’Azienda (che provvederà tempestivamente alla consegna del certificato al singolo lavoratore) e i contenuti e gli accertamenti svolti devono essere allegati alla Cartella Sanitaria e di rischio personale di ogni lavoratore.

Quali sono gli obblighi e i compiti del Medico Competente?

Il ruolo principale del Medico Competente è quello di attuare la Sorveglianza Sanitaria all’interno delle aziende per le quali è nominato, svolgendo le visite mediche ed eventuali esami clinici e biologici, al termine delle quali rilascia il giudizio di idoneità o inidoneità del lavoratore.

Gli obblighi del Medico Competente, non si esauriscono però nel sottoporre a visita medica i lavoratori.

Infatti deve:

  • Collaborare con il Datore di Lavoro e con il Servizio di prevenzione e protezione ai fini della Valutazione dei Rischi;
  • Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria;
  • Istituire, aggiornare e custodire sotto la propria responsabilità, una Cartella Sanitaria e di Rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
  • Consegna al Datore di Lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso;
  • Consegnare al Lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e fornirgli le informazioni necessarie relative alla conservazione della stessa;
  • Visitare gli ambienti di lavoro, almeno una volta all’anno o a cadenza diversa stabilita sulla base della valutazione dei rischi;
  • Partecipare alla riunione periodica, laddove obbligatoria, in occasione della quale presenta, in forma anonima, i risultati collettivi della sorveglianza sanitaria ed indica eventualmente le azioni migliorative da mettere in atto.

 

 

Cosa comprendono le visite mediche e a carico di chi sono?

Le visite mediche, a cura e spese del Datore di Lavoro, comprendono gli esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche, mirate al rischio specifico a cui il lavoratore è esposto.

Gli esami effettuati nel corso della visita medica sono individuati dal Medico Competente e riportati all’interno del Protocollo Sanitario Aziendale.

Nei casi previsti dalla normativa le Visite Mediche sono finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Chi deve conservare la Cartella Sanitaria e di Rischio?

La Cartella Sanitaria può essere realizzata e conservata sia in formato cartaceo che in formato elettronico.

Quando la cartella è realizzata in formato cartaceo può essere conservata direttamente in Azienda o presso lo studio del Medico Competente, rispettando il segreto professionale.

In quest’ultimo caso, il Medico Competente deve garantire la segretezza delle cartelle cartacee, nei seguenti modi:

  • Utilizzare buste sigillate, dal medico stesso;
  • Predisporre un archivio specifico, al quale possa accedere solo il medico (ad es. un cassetto chiuso con la chiave imbustata e sigillata dal medico).

Rimane, infine, fondamentale riportare all’interno della nomina del medico competente, il luogo in cui saranno conservate le cartelle sanitarie e di rischio, dei singoli lavoratori dell’Azienda.

 

 

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