Sicurezza Antincendio nei locali pubblici

Pubblicata il: 16/02/2026

Con una circolare, il Dipartimento Nazionale dei Vigili del Fuoco fornisce indicazioni, ai fini della prevenzione incendi, per l'inquadramento delle attività di bar e ristorazione rispetto ai locali di intrattenimento e pubblico spettacolo.
1. Assoggettabilità al D.P.R. 151/2011: bar e ristoranti non sono soggetti agli adempimenti del decreto, salvo che siano parte di attività con regole tecniche specifiche o abbiano impianti di produzione calore superiori a 116 kW.
2. Distinzione con locali di pubblico spettacolo: discoteche e sale da ballo sono soggetti a verifica di agibilità, in attuazione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS). In tale ambito si applicano le regole tecniche previste dai D.M.19/8/1996 e 22/11/2022 (regola tecnica verticale V.15). Inoltre, questi locali rientrano nell’attività n.65 del D.P.R.151/2011 qualora superino la capienza di 100 persone o la superficie di 200 m². Rientrano in questo ambito i locali caratterizzati, come attività prevalente, da intrattenimento, elevato affollamento e
permanenza prolungata del pubblico.
3. Attività accessorie: il suddetto D.M. 19/8/1996 non si applica nel caso di musica dal vivo e karaoke in assenza dell’aspetto danzante, purché:
- le apparecchiature musicali non siano installate in sale appositamente allestite;
- la capienza della sala sia inferiore a 100 persone.
In questi casi, e comunque nel caso in cui la musica sia accessoria rispetto all’attività prevalente di somministrazione di alimenti e bevande, le attività restano qualificabili come bar o ristorante.
Se, diversamente, l’intrattenimento musicale assuma carattere prevalente o comporti trasformazioni funzionali dei locali, occorre riesaminare l’intera attività e verificarne l’eventuale necessità di assoggettarle al D.P.R. 151/2011 o alle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo.
4. Sicurezza antincendio: sulla base delle considerazioni precedenti, a bar e ristoranti non si applicano le regole tecniche di prevenzione incendi. Conseguentemente, le misure di prevenzione e protezione antincendio e le condizioni di esercizio in sicurezza sono individuate tramite la valutazione del rischio incendio ai sensi del D.M. 3/9/2021; valutazione da effettuare in
affiancamento a quella dei rischi ai sensi del D.Lgs.81/2008 (T.U. Sicurezza sul lavoro).
5. Gestione dell’emergenza: la valutazione dei rischi ai sensi del T.U. Sicurezza riguarda essenzialmente la tutela dei lavoratori ma, quando rilevante, deve considerare anche gli effetti dovuti alla presenza di pubblico. Diversamente da ciò, le norme antincendio considerano tutte lepersone presenti nei locali, indipendentemente dal loro ruolo. In particolare, il piano di emergenza previsto dal D.M. 2/9/2021 deve considerare tutti gli occupanti, inclusi clienti e persone con esigenze speciali (es: disabili o persone a ridotta mobilità).
Conseguentemente, gli addetti antincendio devono essere formati e numericamente adeguati con la pianificazione di emergenza per la specifica attività in esame.

Verifica con noi la conformità della tua attività, contattaci al 07611768397.


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