SERBATOI MOBILI PER CARBURANTI: QUALI CARATTERISTICHE DEVONO AVERE?

Pubblicata il: 18/12/2023

Il Ministero dell’Interno, attraverso l’emanazione del D. M. 22.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” pubblicato in GU n. 285 del 6 dicembre 2017, ha stabilito specifiche regole tecniche in materia di prevenzione incendi che interessano, non solo l’installazione e l’esercizio di tali contenitori-distributori, ma ne definiscono anche i criteri e le caratteristiche strutturali.

Il D.M. pertanto, disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C e NON RIGUARDA gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali valgono le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Obiettivo principale del Decreto è la riduzione delle cause di fuoriuscita accidentale di carburante e, quindi, la possibilità di sviluppo di pericolosi incendi e limitare in caso di evento incidentale, danni a strutture, persone e all’ambiente, contigui all’impianto e di consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.

Il Decreto va ad interessare sia i contenitori-distributori di nuova installazione che quelli già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso; infatti specifica che:

- i contenitori-distributori devono essere approvati dal Ministero dell’Interno

- i relativi componenti devono essere marcati CE  

- è compito dell’installatore verificare che il serbatoio da installare sia idoneo per il tipo di impiego, in modo da garantirne l’uso in sicurezza.

I serbatoi già esistenti all’entrata in vigore del Decreto, possono avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla nuova regola tecnica, esclusivamente nei seguenti casi:

  • siano in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi (C.P.I.) o sia stata presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), secondo il D.P.R. n. 151/2011;
  • siano stati pianificati, o siano in corso, lavori di installazione di contenitori-distributori sulla base di un progetto approvato dal Comando dei Vigili del Fuoco;
  • siano in possesso di atti abilitativi rilasciati dalle autorità competenti.

 

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI INSTALLAZIONE DELLE CISTERNE PER CARBURANTI?

I serbatoi per essere conformi alla normativa vigente devono necessariamente possedere le seguenti caratteristiche:

  • essere realizzati con doppia parete o, nel caso di parete singola, avere una vasca di raccolta con una capienza almeno del 110% della capacità del serbatoio stesso;
  • essere dotati di tettoia di protezione dagli eventi atmosferici;
  • essere provvisti di uno sfiato posto a 2,40 m di altezza dal piano di calpestio e distante almeno 1,5 m da abitazioni o depositi di materiale infiammabile;
  • se dotati di parti elettriche, deve essere effettuata la messa a terra secondo le normative vigenti;
  • essere dotati di una targhetta identificativa contenente i dati del costruttore, la matricola, la capacità massima, la pressione registrata al collaudo, il materiale di realizzazione e gli estremi dell’autorizzazione;
  • essere posizionati in luoghi all’aperto ed ampiamente areati (è fatto assoluto divieto di installarli in luoghi chiusi) su area pianeggiante e priva di vegetazione, ad una distanza minima di 5 m da depositi e magazzini e di almeno 10 m da abitazioni. L’area circostante il serbatoio, deve risultare sgombra da qualsiasi materiale per almeno 3 m su ogni lato;
  • essere dotati di almeno due estintori di idonea capacità estinguente in base alla tipologia e alla quantità del contenuto della cisterna. Se il serbatoio ha una capacità superiore a 6m3, dovrà essere dotato di estintore carrellato con capacità estinguente minima B3;
  • essere dotati di idonea segnaletica di salute e sicurezza;
  • essere dotati di dichiarazione di conformità CE e di manuale d’uso, per effettuare una corretta manutenzione periodica.

ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/11 stabilisce che i contenitori-distributori mobili di carburanti siano soggetti agli adempimenti antincendio (Allegato I Punto 13.1).

La normativa considera i serbatoi mobili come distributori di carburante e non come meri depositi, per questo le regole cambiano a seconda della capienza del serbatoio:

- Serbatoio con capienza massima fino a 9 m3: l’azienda dovrà presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

- Serbatoio con capienza superiore a 9 m3: l’azienda dovrà presentare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).

Possono essere installati più serbatoi mobili, sempre con una capacità complessiva di 9 m3, che dovranno essere disposti ad una distanza minima di 80 cm l’uno dall’altro.

Esistono alcune deroghe per le aziende agricole, quali:

- Serbatoio con capienza massima fino a 6 m3: l’azienda agricola non sarà soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco;

- Serbatoio con capienza superiore a 6 m3: l’azienda sarà obbligata per legge a presentare o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) a seconda della capienza del serbatoio stesso.

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