Il Ministero dell’Interno, attraverso l’emanazione del D. M. 22.11.2017 avente ad oggetto “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburante liquido di categoria C” pubblicato in GU n. 285 del 6 dicembre 2017, ha stabilito specifiche regole tecniche in materia di prevenzione incendi che interessano, non solo l’installazione e l’esercizio di tali contenitori-distributori, ma ne definiscono anche i criteri e le caratteristiche strutturali.
Il D.M. pertanto, disciplina, ai fini della prevenzione incendi, l’installazione e l’esercizio di contenitori-distributori, ad uso privato, per l’erogazione di carburanti liquidi di categoria C e NON RIGUARDA gli impianti fissi di distribuzione carburanti per autotrazione, per i quali valgono le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.
Obiettivo principale del Decreto è la riduzione delle cause di fuoriuscita accidentale di carburante e, quindi, la possibilità di sviluppo di pericolosi incendi e limitare in caso di evento incidentale, danni a strutture, persone e all’ambiente, contigui all’impianto e di consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.
Il Decreto va ad interessare sia i contenitori-distributori di nuova installazione che quelli già esistenti al momento dell’entrata in vigore del decreto stesso; infatti specifica che:
- i contenitori-distributori devono essere approvati dal Ministero dell’Interno
- i relativi componenti devono essere marcati CE
- è compito dell’installatore verificare che il serbatoio da installare sia idoneo per il tipo di impiego, in modo da garantirne l’uso in sicurezza.
I serbatoi già esistenti all’entrata in vigore del Decreto, possono avvalersi dell’esenzione dall’obbligo di adeguamento alla nuova regola tecnica, esclusivamente nei seguenti casi:
QUALI SONO LE CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E DI INSTALLAZIONE DELLE CISTERNE PER CARBURANTI?
I serbatoi per essere conformi alla normativa vigente devono necessariamente possedere le seguenti caratteristiche:
ADEMPIMENTI RELATIVI AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO
Il Regolamento di prevenzione incendi D.P.R. 151/11 stabilisce che i contenitori-distributori mobili di carburanti siano soggetti agli adempimenti antincendio (Allegato I Punto 13.1).
La normativa considera i serbatoi mobili come distributori di carburante e non come meri depositi, per questo le regole cambiano a seconda della capienza del serbatoio:
- Serbatoio con capienza massima fino a 9 m3: l’azienda dovrà presentare la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).
- Serbatoio con capienza superiore a 9 m3: l’azienda dovrà presentare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).
Possono essere installati più serbatoi mobili, sempre con una capacità complessiva di 9 m3, che dovranno essere disposti ad una distanza minima di 80 cm l’uno dall’altro.
Esistono alcune deroghe per le aziende agricole, quali:
- Serbatoio con capienza massima fino a 6 m3: l’azienda agricola non sarà soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco;
- Serbatoio con capienza superiore a 6 m3: l’azienda sarà obbligata per legge a presentare o la Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) a seconda della capienza del serbatoio stesso.