RIFIUTI DA DEMOLIZIONE O SOTTOPRODOTTI

Pubblicata il: 05/09/2024

LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE DEFINITIVAMENTE UN PUNTO SPESSO IGNORATO DALLE AZIENDE.

La sentenza della Corte di Cassazione dell’8 MAGGIO 2024, N. 18020, chiarisce (se ce ne fosse stato bisogno) che i materiali che derivano dall’attività di demolizione di un edificio vanno classificati come rifiuti e non possono essere considerati sottoprodotti.

Senza entrare nel merito della sentenza, viene ribadito che NON È MAI SOTTOPRODOTTO quanto proveniente da demolizione.

Il motivo va ricercato nella definizione stessa di sottoprodotto che prevede all’art. 184-bis (sottoprodotti) comma 1, d.lgs. n. 152/2006 la seguente definizione:

“Articolo 184-bis (Sottoprodotto)

  1. È un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:
  2. a) la sostanza o l'oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
  3. b) è certo che la sostanza o l'oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
  4. c) la sostanza o l'oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;
  5. d) l'ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l'oggetto soddisfa, per l'utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell'ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana.”

 

Come specificato dall’art. 184-bis un sottoprodotto deve soddisfare TUTTE le condizioni.

Nel caso specifico l’attività di demolizione di un edificio NON può essere definita un “processo di produzione come previsto dal comma a).

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Cna sostenibile tramite: infoambiente@cnasostenibile.it/ claudiofordinisonni@cnasostenibile.it o telefonando al 07611768396/ 07611768304 Claudio Fordini Sonni.  Altre informazioni sono disponibili su www.cnasostenibile.it.

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