LA CORTE DI CASSAZIONE CHIARISCE DEFINITIVAMENTE UN PUNTO SPESSO IGNORATO DALLE AZIENDE.
La sentenza della Corte di Cassazione dell’8 MAGGIO 2024, N. 18020, chiarisce (se ce ne fosse stato bisogno) che i materiali che derivano dall’attività di demolizione di un edificio vanno classificati come rifiuti e non possono essere considerati sottoprodotti.
Senza entrare nel merito della sentenza, viene ribadito che NON È MAI SOTTOPRODOTTO quanto proveniente da demolizione.
Il motivo va ricercato nella definizione stessa di sottoprodotto che prevede all’art. 184-bis (sottoprodotti) comma 1, d.lgs. n. 152/2006 la seguente definizione:
“Articolo 184-bis (Sottoprodotto)
Come specificato dall’art. 184-bis un sottoprodotto deve soddisfare TUTTE le condizioni.
Nel caso specifico l’attività di demolizione di un edificio NON può essere definita un “processo di produzione come previsto dal comma a).
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