Preposto - nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni su attribuzione indebita delle funzioni

Pubblicata il: 06/10/2025

In una nota congiunta con la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha affrontato la questione della legittimità della scelta organizzativa del Datore di Lavoro di designare il preposto tra lavoratori con limitata anzianità di servizio (12 mesi) o tra apprendisti.

La nota riguarda imprese operanti in ambito ferroviario ma le considerazioni possono essere di interesse anche per altri settori.

Per quanto riguarda l'individuazione dei preposti, il D.Lgs. 81/08 (art. 18 co. 1 lett. b-bis) non specifica requisiti o incompatibilità e, dunque, occorre fare riferimento:

- alla definizione di preposto (art. 2, comma 1, lett. e);

- agli obblighi e alla formazione necessaria per tale figura (rispettivamente art. 19 e 37 co. 7);

- agli obblighi del datore di lavoro e del dirigente che devono considerare le capacità e le condizioni dei lavoratori in relazione alla loro salute e sicurezza (art. 18 co. 1 lett. c);

- all’art. 28 comma 1, che per la valutazione dei rischi si riferisce ai rischi legati alla specifica tipologia contrattuale.

Il limite da rispettare riguarda, quindi, le capacità del soggetto designato come preposto.

Non esiste una regola generale che affermi che i lavoratori con solo 12 mesi di anzianità non abbiano le capacità di ricoprire il ruolo di preposto, né che l’inidoneità possa essere basata esclusivamente sulla qualifica di apprendista (Cassazione Penale, Sez. IV, 15 febbraio 2024, n. 6790).

L'idoneità del preposto deve essere valutata sulla base della sua capacità (di fatto e di diritto) di esercitare i poteri necessari per prevenire eventi dannosi, come stabilito dall’art. 19.

Sulla possibile interferenza tra gli aspetti contrattuali dei lavoratori apprendisti e il loro ruolo di preposti, la normativa non presenta impedimenti a tale nomina. Tuttavia, è fondamentale verificare la titolarità effettiva dei poteri e l'esperienza necessaria per identificare correttamente un apprendista come preposto.

La sentenza della Cassazione Penale prima citata, ha sottolineato che non esiste un'equivalenza normativa tra inidoneità e apprendistato. L’inidoneità non può essere dedotta solo dalla qualifica contrattuale, ma deve essere accertata in base alle competenze specifiche e ai poteri impeditivi di eventi infortunistici, in relazione alla responsabilità del Datore di Lavoro (cfr. giurisprudenza consolidata: Sez. 4, n. 12251 del 19/06/2014, dep. 24/03/2015, De Vecchi e altro, Rv. 263004-01).

Di conseguenza, gli Organi di Vigilanza verificheranno, caso per caso, il possesso non solo formale, ma anche effettivo delle competenze e dei requisiti necessari per adempiere agli obblighi dell’art. 19 per la funzione di preposto. Ciò, in particolare, per i lavoratori con contratto di apprendistato che, pur essendo già qualificati per la mansione, non hanno completato il percorso di formazione triennale, tenendo conto anche del contesto in cui il soggetto deve operare.

Si controllerà, altresì, che la formazione del preposto non si sia limitata al mero adempimento burocratico/formale, ma che il soggetto possieda concretamente le conoscenze, competenze e abilità necessarie per svolgere il ruolo in relazione all'attività lavorativa specifica, raccogliendo anche informazioni testimoniali dal preposto stesso, dai lavoratori e dai loro rappresentanti.

 

Riferimento: Nota congiunta INL e Conferenza delle Regioni prot. n. 6261 del 16 luglio 2025

x
Scopri i nostri canali social

Condividi su

oppure seguici su
Facebook Instagram
WhatsApp
scrivici su whatsapp
Telefono
chiamaci
oppure clicca qui e scopri tutti i canali nella sezione contatti