L’Università degli Studi di Milano, ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione del Ministero del Lavoro, in merito al seguente quesito:
“A fronte delle varie differenti applicazioni del D.Lgs. 81/08, si chiede a Codesto Ministero di fornire un'interpretazione univoca della legge, ovvero di chiarire se un soggetto, anche se non esposto, né segnalato esposto ad alcun rischio lavorativo (chimico, biologico, meccanico e per uso di VDT), debba essere visitato dopo i 60 gg. di assenza per malattia”.
Al riguardo, premesso che:
- l’art. 2, del D.Lgs. 81/08 nelle “Definizioni” al comma 1, lettera m) definisce la “sorveglianza sanitaria” come: “insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa”;
- l’art. 18, del D.Lgs. 81/08 pone, in capo al datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’art. 3 del citato decreto (e ai dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività, secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite), l’obbligo di:
- l’art. 41, del D.Lgs. 81/08 al comma 1 prevede che: “La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
Lo stesso articolo, al comma 2, alla lettera e-ter) prevede in particolare, che la sorveglianza sanitaria comprenda, tra l’altro, una visita medica “precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione”;
- la Corte di Cassazione, Sez. Lav., con sentenza del 27 marzo 2020, n. 7566 (richiamata peraltro anche nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Lav., del 12 ottobre 2022, n. 29756) in ordine alla visita medica di cui al citato articolo 41, comma 2, lettera e-ter), ha chiarito che: «La norma va letta - secondo un'interpretazione conforme tanto alla sua formulazione letterale come alle sue finalità - nel senso che la "ripresa del lavoro", rispetto alla quale la visita medica deve essere "precedente", è costituita dalla concreta assegnazione del lavoratore, quando egli faccia ritorno in azienda dopo un'assenza per motivi di salute prolungatasi per oltre sessanta giorni, alle medesime mansioni già svolte in precedenza, essendo queste soltanto le mansioni, per le quali sia necessario compiere una verifica di "idoneità" e cioè accertare se il lavoratore possa sostenerle senza pregiudizio o rischio per la sua integrità psico-fisica».
Premesso tutto ciò, la Commissione del Ministero del Lavoro, ha ritenuto che solo i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria debbano essere sottoposti alla visita medica di cui all’art. 41, comma 2, lettera e-ter), al fine di verificare l’idoneità dei medesimi alla mansione.