Il D.Lgs. 81/2008 definisce il datore di lavoro come il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e che ha la responsabilità dell’organizzazione in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.
È la prima figura chiamata a garantire la salute e sicurezza sul luogo di lavoro, al quale vengono attribuiti specifici obblighi.
Sono previsti obblighi delegabili e obblighi non delegabili, cioè quelli a cui il datore di lavoro deve adempiere in prima persona.
L’art. 17 del Testo Unico per la sicurezza definisce i due obblighi del datore di lavoro non delegabili:
- La valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- La designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP).
Nell’art. 18 del D.Lgs. 81/2008 sono invece elencati gli obblighi del datore di lavoro delegabili, cioè quelli che il datore di lavoro potrebbe delegare a terzi, ma per i quali ha comunque l’obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione da parte del soggetto delegato.
I principali obblighi sono:
- Nominare il medico competente (nei casi previsti)
- Designare preventivamente gli addetti incaricati all’antincendio e al primo soccorso per la gestione delle emergenze
- Individuare il o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza
- Nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni dei lavoratori stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza
- Fornire ai lavoratori i necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
- Far accedere alle zone con esposizione a rischio grave e specifico soltanto i lavoratori che hanno ricevuto una formazione e un addestramento adeguati
- Vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori delle norme in materia di salute e sicurezza
- Inviare i lavoratori a visita medica entro le scadenze previste dal programma della sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
- Adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa
- Informare i lavoratori esposti ad un rischio grave ed immediato sulla natura del rischio stesso e sulle disposizioni in materia di protezione
- Adempiere agli obblighi di formazione, informazione e addestramento dei lavoratori
- Astenersi dall'obbligare i lavoratori a riprendere la propria attività in situazioni in cui persiste il pericolo grave e immediato
- Consentire ai lavoratori di verificare tramite il proprio RLS l’applicazione di tutte le misure di sicurezza
- Consegnare al RLS copia del DVR, da consultare esclusivamente in azienda
- Assicurarsi che le misure tecniche adottate non comportino rischi per la popolazione o l'ambiente circostante verificando periodicamente l'assenza di rischi
- Comunicare all’INAIL i dati relativi gli infortuni sul lavoro che causano assenza dal lavoro di almeno un giorno
- Adottare misure di prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro idonee e commisurate al livello di rischio
- Munire i lavoratori di tessera di riconoscimento in caso di attività in regime di appalto o sub-appalto
- In caso di unità produttive con più di 15 dipendenti, convocare la riunione periodica
- Aggiornare costantemente le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi rilevanti e in base all'evoluzione tecnica
- Comunicare all’INAIL il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)
- vigilare affinché i lavoratori sottoposti all'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti a mansione lavorativa specifica senza aver ricevuto il prescritto giudizio di idoneità