Il nuovo Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 sostituisce integralmente i vecchi Accordi Stato Regioni per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro e apporta numerose modifiche su durata, contenuti e modalità di erogazione dei corsi riguardanti tutte le figure aziendali, tra cui anche quella del lavoratore.
COSA PREVEDE IL NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025 PER LA FORMAZIONE DEI PREPOSTI?
Il nuovo Accordo ha dato maggiore importanza alla formazione del preposto aumentando la durata del corso di formazione e rendendo più frequente il corso di aggiornamento:
L’erogazione del corso di formazione e aggiornamento è consentita solo con modalità in FAD asincrona o presenza; non è più ammessa l’erogazione in e-learning cioè con modalità FAD sincrona.
E per chi ha già conseguito il corso con il precedente accordo?
Nelle disposizioni transitorie del nuovo Accordo è indicato che “Per i preposti sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigenza dell’Accordo SR Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, per il quali è riconosciuto credito formativo totale”.
Inoltre, viene precisato che chi ha frequentato un corso di formazione o aggiornamento da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore del nuovo accordo (vale a dire prima del 24.05.2023), dovrà frequentare l’aggiornamento entro 12 mesi, quindi entro il 24.05.2026.
Per i preposti formati a partire dal 24 maggio 2023 si applica l’aggiornamento biennale.
Esiste quindi un periodo transitorio entro il quale assolvere agli obblighi stabiliti dal nuovo Accordo Stato Regioni del 17/04/2025.