Minori e utilizzo di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operator

Pubblicata il: 23/10/2023

Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e del D.Lgs. 81/2008 l’uso di alcune attrezzature è subordinato al conseguimento di una specifica abilitazione degli operatori; tra queste troviamo le gru a torre, mobile, per autocarro, piattaforme di lavoro mobili elevabili, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori, macchine movimento terra (escavatori, terne, ecc.).

Anche i minori possono essere adibiti all’uso di tali attrezzature?

Innanzitutto ricordiamo che l’ammissione al lavoro dei minorenni è possibile solo al termine del percorso scolastico obbligatorio e comunque dopo aver compiuto il 15esimo anno di età. 

Fatta questa premessa, la legge di tutela del lavoro minorile, la Legge 977/1967, prevede che sia vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I della stessa legge.

Tra i processi e lavori vietati figurano i seguenti punti:

  • Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi
  • Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in base a quanto previsto dall'articolo 115 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica, nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.

Pertanto, si ritiene che le attrezzature incluse nella formazione dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 rientrino tutte nel divieto di utilizzo o perchè trattasi di apparecchi di sollevamento o di veicoli di trasporto o di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica.

x
Scopri i nostri canali social

Condividi su

oppure seguici su
Facebook Instagram
WhatsApp
scrivici su whatsapp
Telefono
chiamaci
oppure clicca qui e scopri tutti i canali nella sezione contatti