Ai sensi dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 e del D.Lgs. 81/2008 l’uso di alcune attrezzature è subordinato al conseguimento di una specifica abilitazione degli operatori; tra queste troviamo le gru a torre, mobile, per autocarro, piattaforme di lavoro mobili elevabili, carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo, trattori, macchine movimento terra (escavatori, terne, ecc.).
Anche i minori possono essere adibiti all’uso di tali attrezzature?
Innanzitutto ricordiamo che l’ammissione al lavoro dei minorenni è possibile solo al termine del percorso scolastico obbligatorio e comunque dopo aver compiuto il 15esimo anno di età.
Fatta questa premessa, la legge di tutela del lavoro minorile, la Legge 977/1967, prevede che sia vietato adibire gli adolescenti alle lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’Allegato I della stessa legge.
Tra i processi e lavori vietati figurano i seguenti punti:
Pertanto, si ritiene che le attrezzature incluse nella formazione dell'Accordo Stato Regioni del 22/2/2012 rientrino tutte nel divieto di utilizzo o perchè trattasi di apparecchi di sollevamento o di veicoli di trasporto o di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica.