Interpello: l'obbligo di individuare il preposto nelle diverse realtà aziendali

Pubblicata il: 15/01/2024

Come ricordato in diversi articoli pubblicati, il decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146 e la legge n. 215 del 17 dicembre 2021 hanno apportato delle modifiche al Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, molte delle quali hanno riguardato la figura del preposto.

Proprio in merito a tale figura si è espressa recentemente Commissione Interpelli, prevista dall’art. 12 del D. Lgs. 81/2008, a seguito di un’istanza presentata dalla Camera di Commercio di Modena (Interpello n. 5 del 1° dicembre 2023) che ha posto diversi quesiti in merito all'obbligo per il datore di lavoro di individuare il preposto nelle diverse realtà aziendali.

In particolare, viene chiesto se:

  • l'obbligo di individuare il preposto sia sempre applicabile;
  • piccole realtà aziendali dove il datore di lavoro sia anche il preposto debbano provvedere all'individuazione;
  • tale figura possa coincidere con lo stesso datore di lavoro;
  • debba essere comunque individuato un preposto qualora una attività lavorativa non abbia un lavoratore che sovraintende l'attività lavorativa di altri lavoratori.

La Commissione Interpelli, dopo aver elencato la normativa di riferimento (D. Lgs. 81/2008 art. 2 co. 1 lett. e, art. 18 co. 1 lett. b-bis, art. 19 co. 1 lettere a, f-bis, art. 37 commi 7 e 7-ter, art. 55 co. 5  lett.d), ritiene che:

  • la volontà del legislatore sia di rafforzare il ruolo del preposto, quale figura di garanzia e che sussista sempre l’obbligo di una sua individuazione.
  • la coincidenza della figura del preposto con quella del datore di lavoro vada considerata solo come extrema ratio, a seguito dell’analisi e della valutazione dell’assetto aziendale, in considerazione della modesta complessità organizzativa dell’attività lavorativa, laddove il datore di lavoro sovraintenda direttamente a detta attività, esercitando i relativi poteri gerarchico - funzionali.
  • non potendo un lavoratore essere il preposto di sé stesso, nel caso di un’impresa con un solo lavoratore le funzioni di preposto saranno svolte necessariamente dal datore di lavoro.

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