D.M. 2 settembre 2021: come cambia la formazione antincendio

Pubblicata il: 28/07/2023

A settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Decreti che ridefiniscono le regole per la gestione della sicurezza antincendio, sostituendo definitivamente il D.M. del 10 Marzo 1998.

In particolare, il D.M. 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022, contiene importanti novità e fornisce  nuove indicazioni per la formazione degli addetti antincendio.

Di seguito vi riassumiamo le principali:

  • sono definiti nuovi requisiti per i docenti che possono svolgere la formazione;
  • viene introdotta la periodicità dei corsi di formazione con un  aggiornamento almeno quinquennale;
  • è stata introdotta anche per i corsi a rischio basso l’obbligatorietà della prova pratica;

Chi può fare formazione antincendio?

Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce specifici requisiti per i docenti che svolgono formazione antincendio.

Nello specifico, l’Art. 6 distingue i requisiti suddividendoli in:

  • docenti che effettuano sia la formazione teorica che pratica;
  • docenti per la sola parte teorica.

CNA Sostenibile srl è dotata di docenti che svolgono sia la parte teorica che pratica, che con la propria esperienza formativa soddisfano uno dei requisiti richiesti:

  • esperienza documentata di almeno 90 ore in materia antincendio;

 

Come cambia la formazione antincendio?

Il Decreto prevede una nuova denominazione per i corsi di formazione, eliminando di fatto la classica suddivisione per categorie di rischio e distinguendoli in tre livelli:

  • Livello 1 - rischio basso;
  • Livello 2 - rischio medio;
  • Livello 3 - rischio alto.

La durata della formazione, rimasta invariata rispetto al vecchio D.M. 10/03/98, cambia in funzione del livello di rischio di appartenenza dell’attività lavorativa.

La validità del corso e dell’attestato antincendio diventa quinquennale, e il personale addetto ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento.

Quanto riguarda gli AGGIORNAMENTI

Gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998,

con un attestato rilasciato prima del 4 ottobre 2017 dovrà frequentare un

corso di aggiornamento entro il  4 ottobre 2023!!!!!!

 

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