A settembre 2021 sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i nuovi Decreti che ridefiniscono le regole per la gestione della sicurezza antincendio, sostituendo definitivamente il D.M. del 10 Marzo 1998.
In particolare, il D.M. 2 Settembre 2021, entrato in vigore il 4 Ottobre 2022, contiene importanti novità e fornisce nuove indicazioni per la formazione degli addetti antincendio.
Di seguito vi riassumiamo le principali:
Il D.M. 2 Settembre 2021 stabilisce specifici requisiti per i docenti che svolgono formazione antincendio.
Nello specifico, l’Art. 6 distingue i requisiti suddividendoli in:
CNA Sostenibile srl è dotata di docenti che svolgono sia la parte teorica che pratica, che con la propria esperienza formativa soddisfano uno dei requisiti richiesti:
Il Decreto prevede una nuova denominazione per i corsi di formazione, eliminando di fatto la classica suddivisione per categorie di rischio e distinguendoli in tre livelli:
La durata della formazione, rimasta invariata rispetto al vecchio D.M. 10/03/98, cambia in funzione del livello di rischio di appartenenza dell’attività lavorativa.
La validità del corso e dell’attestato antincendio diventa quinquennale, e il personale addetto ha l’obbligo di effettuare uno specifico corso di aggiornamento.
Gli addetti antincendio, formati ai sensi del D.M. del 10 marzo 1998,
con un attestato rilasciato prima del 4 ottobre 2017 dovrà frequentare un
corso di aggiornamento entro il 4 ottobre 2023!!!!!!