DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI E AUTOMATICI ESTERNI (DAE): LUOGHI E CRITERI DI INSTALLAZIONE

Pubblicata il: 16/10/2023

Con il DM 16/03/2023, pubblicato nella G.U del 24 luglio 2023 n. 171, il Ministero della Salute ha definito i criteri e le modalità per l’installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE).

Il nuovo DM attua quanto previsto nella Legge 116/2021 (art. 1 comma 3), che intendeva favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei DAE, e definiva criteri e modalità nel rispetto dei precedenti provvedimenti di riferimento - il DM 18/3/2011 e l’Accordo Stato Regioni del 27/2/2003 - che avevano provveduto ad una prima definizione dei criteri, delle modalità e delle risorse per la diffusione dei defibrillatori semiautomatici promuovendo e finanziando la realizzazione di programmi regionali sulla diffusione e l’utilizzo dei defibrillatori non soltanto in ambito ospedaliero.

Di seguito si analizzano più in dettaglio i contenuti del DM 16/3/2023.

Cosa sono i DAE?

I DAE sono dispositivi medici che possono essere utilizzati sia in strutture sanitarie sia in qualunque altro tipo di strutture, fisse o mobili, stabili o temporanee, da parte di personale sanitario non medico, personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare e, in assenza dei soggetti precedenti anche a chi non sia in possesso dei suddetti requisiti.

Quali sono le operazioni consentite dai DAE?

I DAE devono consentire l'esecuzione delle seguenti operazioni:

  • Analisi automatica dell'attività elettrica del cuore di una persona, vittima di un arresto cardiocircolatorio, al fine di interrompere una fibrillazione o tachicardia ventricolare;
  • Quando l’analisi è positiva, caricamento automatico dell'apparecchio volto a ripristinare un ritmo cardiaco efficace attraverso shock elettrici esterni transtoracici, d'intensità appropriata, separati da intervalli di analisi. In accordo con le linee guida internazionali, gli intervalli di tempo tra gli eventuali shock sono programmati negli apparecchi e non sono accessibili agli utilizzatori non medici;
  • Registrazione dei tratti elettrocardiografici realizzati e dei dati di utilizzazione dell'apparecchio.

Controllo periodico dei DAE

Ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, fermi restando i compiti attribuiti al Datore di Lavoro dal TU della sicurezza, deve essere individuato un soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE e dell'informazione all'utenza.

Il soggetto responsabile del corretto funzionamento del DAE deve assicurare:

  • La presenza di apposita segnaletica (Allegato B del 16/03/2023): all’ingresso dell’edificio per individuare facilmente la collocazione del DAE e nelle immediate vicinanze del dispositivo stesso, che deve essere collocato in un luogo visibile e facilmente accessibile, possibilmente all’interno di una teca con chiusura di sicurezza o su apposita staffa. Infine la collocazione del DAE deve essere segnalata anche sulle planimetrie dei Piani di Emergenza ed Evacuazione;
  • La verifica dello stato di buon funzionamento dei defibrillatori, che prevede l'istituzione di un registro su cui annotare periodicamente, con frequenza minima di una volta a settimana, lo stato attivo del defibrillatore, della batteria e delle piastre.

I DAE devono, inoltre, essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» più vicina, al fine di consentire la verifica, in tempo reale, dello stato operativo dei medesimi e la scadenza delle parti deteriorabili, nonché la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

 

 

Criteri per la collocazione dei DAE

La collocazione ottimale dei defibrillatori deve essere determinata in modo che gli stessi siano equidistanti da un punto di vista temporale rispetto ai luoghi di potenziale utilizzo, per consentirne l'utilizzo prima del quarto minuto dal presunto arresto cardiaco (perdita di coscienza).

In particolare, i DAE sono da collocare:

  • In luoghi di aggregazione cittadina e di grande frequentazione o ad alto afflusso turistico;
  • In strutture dove si registra un grande afflusso di pubblico, tenendo comunque conto della distanza dalle sedi del sistema di emergenza;
  • Presso le sedi della Pubblica Amministrazione, (intese sia come Enti Pubblici, anche locali, che scuole primarie, scuole secondarie, scuole dell’infanzia e università), che abbiano almeno 15 dipendenti e, in ogni caso, se aperte al pubblico;
  • Negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie e nei porti, a bordo dei mezzi di trasporto aerei, ferroviari, marittimi e della navigazione interna che effettuano tratte con percorrenza continuata, senza possibilità di fermate intermedie, della durata di almeno due ore e, comunque, presso i gestori di pubblici servizi, nonché di servizi di trasporto extraurbano in concessione.

In conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge n. 116 del 2021 e fatto salvo quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5, gli enti territoriali possono incentivare, anche attraverso l'individuazione di misure premiali, l'installazione dei DAE nei centri commerciali, nei condomìni, negli alberghi e nelle strutture aperte al pubblico, nel rispetto dell'equilibrio dei rispettivi bilanci e della normativa vigente.

In considerazione dell'afflusso di utenti e dei dati epidemiologici, valutare l'opportunità di dotare di DAE i seguenti luoghi e strutture:

  • Luoghi in cui si pratica attività sanitaria e sociosanitaria: strutture sanitarie e sociosanitarie residenziali e semiresidenziali autorizzate, poliambulatori, ambulatori dei medici di medicina generale;
  • Luoghi in cui si pratica attività ricreativa ludica, sportiva agonistica e non agonistica, anche a livello dilettantistico, come auditorium, cinema, teatri, parchi divertimento, discoteche, sale gioco e strutture ricreative, stadi, centri sportivi;
  • Luoghi dove vi è presenza di flussi elevati e continui di persone o attività a rischio, quali grandi e piccoli scali per mezzi di trasporto aerei, ferroviari e marittimi, strutture industriali;
  • Luoghi che richiamano un'alta affluenza di persone e sono caratterizzati da picchi notevoli di frequentazione: centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari e stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto;
  • Strutture sede di istituti penitenziari, istituti penali per i minori, centri di permanenza temporanea e assistenza;
  • Postazioni temporanee per manifestazioni o eventi artistici, sportivi, civili, religiosi;
  • Farmacie, per l'alta affluenza di persone e la capillare diffusione nei centri urbani che le rendono, di fatto, punti di riferimento in caso di emergenze sul territorio;
  • Luoghi pubblici aperti H24, come stazioni di servizio ed autogrill.

È altresì opportuno dotare di DAE i mezzi destinati agli interventi di emergenza della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, del Corpo della Guardia di Finanza, della Polizia Locale, del Soccorso Apino e Speleologico, delle Capitanerie di Porto.

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