COVID 19 - Proroga dell'obbligo di utilizzo di mascherine nelle strutture sanitarie e simili

Pubblicata il: 08/01/2024

Con Ordinanza del 27 dicembre 2023, il Ministero della Salute ha prorogato le misure disposte, in particolare l'obbligo dal 31 dicembre 2023 al 30 giugno 2024 di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (sia mascherine chirurgiche che FFP2) nelle strutture sanitarie, nelle RSA e simili.
Più in dettaglio l'obbligo riguarda i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie all’interno dei reparti che ospitano pazienti fragili, anziani o
immunodepressi, specialmente se ad alta intensità di cura, identificati dalle Direzioni Sanitarie delle strutture sanitarie stesse. L’obbligo è esteso ai
lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze
sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture
residenziali dell'art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017.
La verifica del rispetto delle disposizioni spetta ai responsabili delle strutture sopra indicate.
Nei reparti delle strutture sanitarie diversi da quelli sopra indicati e nelle sale di attesa, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte di operatori sanitari e visitatori resta alla discrezione delle Direzioni Sanitarie, che possono disporne l’uso anche per tutti coloro che presentino sintomatologia respiratoria.
Non sono previste analoghe misure per quanto riguarda i connettivi e gli spazi ospedalieri comunque siti al di fuori dei reparti di degenza.
Per quanto riguarda gli ambulatori medici, la decisione sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie resta alla discrezione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Anche la decisione sull’esecuzione di tampone diagnostico per infezione da SARS-CoV-2 per l’accesso ai Pronto soccorso è rimessa alla discrezione delle Direzioni Sanitarie e delle Autorità Regionali (si vedano in proposito anche le circolari del Ministero della Salute n. 25648 dell'8/9/2023 e n. 39123 del 15/12/2023).
Rimangono esclusi dall'obbligo di utilizzo del dispositivo di protezione delle vie respiratorie:
a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

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