Il D. Lgs. 81/08 definisce attrezzatura di lavoro “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro”
L’articolo 71 del D. Lgs. 81/08 precisa che è obbligo del datore di lavoro mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto (per esempio la “direttiva macchine”); per quelle costruite, invece, in assenza di queste disposizioni o quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento di direttive comunitarie, il D.Lgs. n. 81/08 stabilisce che la conformità delle stesse deve essere riferita all’Allegato V dello stesso decreto legislativo.
Cosa è la marcatura CE
La marcatura CE è stata introdotta dalla Direttiva Macchine 89/392/CEE ed è stata recepita in Italia con il DPR n.459 del 1996. Ogni macchina o attrezzatura immessa sul mercato dopo il 21 settembre 1996 deve obbligatoriamente essere dotata della marcatura CE.
Quali attrezzature non hanno la marcatura CE?
Le attrezzature senza la marcatura CE possono essere:
Cosa fare in questi casi?
Tutte le attrezzature antecedenti l’entrata in vigore delle direttive di prodotto per essere utilizzate devono risultare conformi ai requisiti minimi di sicurezza indicati nell’Allegato V del D.lgs. 81/08, effettuando una Dichiarazione di Rispondenza tramite consulenti specializzati con la quale dichiarare che l’attrezzatura risponde ai requisiti richiesti dalla legislazione e può essere utilizzata in sicurezza.
Le attrezzature marcate CE che hanno subito delle modifiche sostanziali, o quelle autocostruite, devono essere adeguate e nello specifico è necessario procedere alla marcatura CE.