Attrezzature di lavoro che richiedono una SPECIFICA ABILITAZIONE

Pubblicata il: 08/05/2023

L’articolo 73 comma 5 del D.Lgs. 81/2008 stabilisce per gli operatori che utilizzano particolari attrezzature di lavoro una specifica abilitazione. L’elenco di tali attrezzature è individuato nell’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012 sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente anche le modalità per il riconoscimento dell’abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione.

Quali sono le attrezzature di lavoro che richiedono una specifica abilitazione?

  • Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
  • Gru a torre
  • Gru mobile
  • Gru per autocarro
  • Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (carrelli semoventi a braccio telescopico, carrelli industriali semoventi, carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi)
  • Trattori agricoli e forestali
  • Macchine movimento terra (escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli)
  • Pompa per calcestruzzo

Chi sono gli operatori che devono conseguire l’abilitazione?

Ai sensi dell’articolo 69 comma 1 lettera e) del D. Lgs. 81/2008 per operatore si intende “il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso”.

Ciò significa che chiunque, nell’ambito delle attività lavorative, utilizza dette attrezzature di lavoro, deve effettuare la formazione prevista ed ottenere l’abilitazione, compreso il datore di lavoro.

L’abilitazione è necessaria anche per uso saltuario od occasionale.

Percorso formativo e durata

La normativa prevede dei percorsi formativi differenziati in base alla tipologia di attrezzature di lavoro utilizzata, articolati in moduli teorici e pratici, al termine dei quali è previsto il superamento di una verifica finale. I contenuti minimi, la durata e le modalità di erogazione dei diversi corsi sono individuati nello stesso Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

L’abilitazione ha una validità di 5 anni trascorsi i quali è necessario un aggiornamento periodico.

Si sottolinea, inoltre, che tale formazione, necessaria per la conduzione delle attrezzature di lavoro, è aggiuntiva rispetto alla formazione obbligatoria per tutti i lavoratori ai sensi dell’articolo 37 del D. Lgs. 81/2008 e non sostitutiva.

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