Applicazione del D.Lgs. 81/08 alle prestazioni di lavoro occasionali ? c.d. PrestO (ex Buoni Lavoro)

Pubblicata il: 20/10/2025

Quesito

Una ditta che vorrebbe accedere a prestazioni di lavoro occasionali (c.d. PrestO), ossia ad un contratto tramite il quale un professionista o un'impresa - denominati utilizzatori - possono usufruire di una prestazione saltuaria da un lavoratore occasionale, dal punto di vista della sicurezza sul lavoro, questo tipo di contratto può essere considerato come i vecchi "buoni o voucher"? Ad esso, quindi, si applicano tutti gli adempimenti del D.Lgs. 81/08?

 

Risposta

A queste tipologie di contratti si applicano le stesse disposizioni previste per gli ex buoni lavoro (art. 3, c. 8, D.Lgs. 81/08), come specificato dalla stessa disciplina delle prestazioni occasionali contenuta nell’art.54-bis c. 3 del D.L 50/2017 e successive modificazioni:

"Il prestatore ha diritto al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali secondo quanto previsto agli articoli 7, 8 e 9 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del prestatore, si applica l'art. 3, c. 8 del D.Lgs. 81/08".

L'art. 3 co. 8 del D.Lgs. 81/08 prevede che

"nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro occasionali, le disposizioni del Decreto 81/08 e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista. Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni dell'art.21. Sono comunque esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Decreto 81/08 e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili".

In conclusione, poiché nel caso specifico si tratta di imprenditore (impresa), ai fini della tutela della salute e della sicurezza nei confronti del lavoratore che effettua prestazioni di lavoro occasionali, si applicano tutte le disposizioni del D.Lgs. 81/08 e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, in base all'attività/mansione svolta.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla "Guida operativa PrestO", aggiornata a settembre 2023, riportata in allegato e redatta dall'Area Lavoro, ma resa disponibile anche nell'Area Ambiente e Sicurezza, sul sistema delle “Prestazioni occasionali”.

In particolare, si rimanda al paragrafo 1.5.1, che approfondisce le tutele in materia di salute e sicurezza applicabili a queste tipologie di prestatori e il capitolo 6 riguardante la disciplina di riferimento delle prestazioni occasionali (art. 54bis, c. 8 D.L. n. 50/2017).

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