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Dal 18 giugno gli acquirenti di elettrodomestici e materiale elettrico ed elettronico potranno consegnare gratuitamente le loro apparecchiature usate al negozio in cui effettuano il nuovo acquisto.Questa una delle disposizioni del DM 8 marzo 2010 n. 65 (in GU 4/5/2010 n. 102) che prevede le modalità per il corretto smaltimento dei vecchi elettrodomestici per i rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il decreto è entrato in vigore il 18 maggio e sarà operativo dal 18 giugno 2010.
Il Decreto, riaffermando l’obbligo denominato di “ritiro gratuito uno contro uno” introdotto dal D.Lgs. 151/05 (art. 6 co.1 lett.b), prevede che i distributori assicurino il ritiro gratuito di RAEE in caso di sostituzione dell’apparecchiatura elettrica o elettronica con una equivalente ad un nucleo domestico. Sembrerebbe peraltro che il ritiro sia gratuito solo se il cittadino porta il RAEE in negozio o nel centro di raccolta. Invece, se il ritiro viene effettuato presso l’abitazione del cittadino, è titolo oneroso.
L’installatore/centro di assistenza sembra non dover sottostare all’obbligo del ritiro gratuito e forse anche al ritiro. Infatti se l’installatore è iscritto al Registro imprese ex legge 580/1993 ed effettua attività commerciale fornendo AEE ad un utilizzatore, tale installatore è un distributore. Pertanto, deve osservare l’obbligo di ritiro.
Per svolgere l’attività di ritiro, raggruppamento, raccolta, sia i distributori che gli installatori sono obbligati ad iscriversi in un’apposita sezione dell’ Albo Gestori Ambientali sia come esercenti attività di distribuzione e/o installazione e relativa piattaforma di raggruppamento e di raccolta, sia come attività di trasporto. Lo stesso obbligo d’iscrizione ricade sulle imprese che svolgono trasporto dei RAEE in conto terzi, non essendo presente nessuna disposizione riguardante le imprese di trasporto già iscritte all’Albo in una o più categorie per il trasporto rifiuti. Analoghi oneri sono previsti per le imprese che distribuiscono o installano AEE presso attività professionali.
L’iscrizione potrà avvenire solo dopo che l’Albo Nazionale Gestori Ambientali, con apposita delibera, avrà pubblicato le modalità e la modulistica per l’iscrizione.
Nella fase di trasporto i RAEE devono essere accompagnati da una scheda di trasporto in tre copie conformi al modello allegato al decreto (allegato II). Per i trasportatori terzi che agiscono per conto dei distributori, la conservazione delle schede per tre anni sostituisce l’obbligo di tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti. Il registro di carico e scarico è sostituito, per i distributori, gli installatori ed i centri di assistenza tecnica, da uno schedario conforme all’allegato I al DM 65/2010.
Nel caso di RAEE professionali il ritiro non è gratuito ma è previsto che i distributori possano ritirare solo i RAEE per i quali sono stati formalmente incaricati dai produttori. Anche per queste imprese scattano gli obblighi d’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ed il rispetto delle norme sul trasporto già previste per i domestici.
Tralasciando le ulteriori incombenze che gravano sugli installatori e i centri di assistenza tecnica di AEE, il provvedimento risulta inapplicabile in ragione del mancato coordinamento con il Decreto 17 dicembre 2009 che ha istituito il sistema di tracciabilità dei rifiuti SISTRI.
Risulta ancor più evidente la contraddittorietà di questo provvedimento con la Legge 133/2008 (taglia oneri) in quanto gli obblighi di iscrizione delle imprese di gestione dei RAEE si cumulano ai già troppo onerosi obblighi previsti dal ricordato Decreto SISTRI e dalle ulteriori disposizioni autorizzative previste dal Decreto Legislativo 152/2006 per i trasportatori è la quarta iscrizione a cui devono sottostare per svolgere lo stesso lavoro. Ed ancora, le sanzioni previste per chi viola gli obblighi del Decreto sui RAEE si sommano alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi del SISTRI.
Infine il Decreto “sorvola” sulla titolarità del rifiuto in caso di RAEE professionale, non potendo per questi, ovviamente, prevedere un obbligo di conferimento non previsto dalla Legge né dalla Direttiva.
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